23 Novembre 2024

Revoca di un sequestro penale in  sede di procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata

Si segnala un interessante provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme di revoca di un sequestro penale in  sede di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata.

Il provvedimento costituisce la risoluzione di un peculiare incrocio tra gli istituti di diritto penale e di diritto fallimentare con precipuo riguardo ad un sequestro conservativo emesso per l’appunto in sede di bancarotta fraudolenta , sequestro eliso all’esito della positiva chiusura di una procedura di concordato fallimentare.

Nelle specifico nell’interesse del Sig. M. S. l’avv. Massimiliano Carnovale esponeva quanto appresso

1       Al sig. S. M. si contestano nell’odierno procedimento i seguenti capi di imputazione

a     del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p., 216, comma 1^ nn. 1 e 2, 219, comma 1^ e comma 2^ n.1, e 223, comma 1^, R.D.16.3.1942 n.267

b     del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p. 216, comma 1^ nn. 1 e 2, 219, comma 1^ e comma 2^ n.1, , R.D. 16.3.1942 n.267

consumati in data 22 gennaio 2007 data della dichiarazione di fallimento della società OMISSIS.

2       Sin da subito deve evidenziarsi che la procedura fallimentare n. 1 / 2007 RF Tribunale di Lamezia Terme involgeva i seguenti soggetti giuridici :

A la società OMISSIS.

B la sig.ra F.M  quale socio accomandatario

C il sig. S.M. quale socio accomandante illimitatamente responsabile in estensione

D il sig. A.V.B. o quale socio accomandante illimitatamente responsabile in estensione

Quindi trattasi di unica procedura fallimentare la n. 1 del 2007 involgente i ridetti soggetti, la precisazione è fondamentale in quanto nonostante vengano redatti differenti stati passivi per ogni soggetto coinvolto la procedura è unica di guisa che il concordato soddisfa tutti i creditori della procedura di cui agli stati passivi ivi formati.

3       Il terzo soggetto giuridico la società SOCIETA’ OMISSIS  avanzava una proposta di concordato fallimentare afferente per l’appunto la procedura fallimentare della società SOCIETA’ OMISSIS alla sig.ra F.M. quale socio accomandatario ed al sig. S.M. quale socio accomandante illimitatamente responsabile in estensione ed A.V.B. quale socio accomandante illimitatamente responsabile in estensione

4       Interveniva il decreto di sequestro preventivo del 5 aprile 2011 del GIP Dott.ssa B.B. ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

5       Seguiva l’omologazione del concordato fallimentare SOCIETA’ OMISSIS in ragione della

proposta avanzata dalla società SOCIETA’ OMISSIS.
6        Il concordato fallimentare SOCIETA’ OMISSIS trovava piena esecuzione per come documentato dal decreto di trasferimento rep. n. 13 del 4 agosto 2023 Tribunale di Lamezia  Terme Ufficio Fallimenti (provvedimento con cui si trasferiscono all’assuntore SOCIETA’ OMISSIS i beni del fallimento in ragione delle somme versate), si legge nella prima pagina :

che come risulta dagli atti della procedura l’assuntore ha adempiuto alle obbligazioni concordatarie

7       Si deve evidenziare altresì che non vi è alcuna cautela da  assicurare né alcun aggravamento o prosecuzione delle condotte  contestate da scongiurare ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

8       Si deve inoltre rilevare che il sequestro in atto ha quale presupposto la necessità di tutelare il ceto creditorio della procedura fallimentare n. 1 / 2007 RF i cui componenti sono identificati nei corrispondenti stati passivi fallimentari (stati passivi che identificano i creditori del concordato). Definiti e soddisfatti in ragione della esecuzione del concordato i creditori di cui agli stati passivi della procedura – che ribadiamo è unica –   non vi è più alcuna necessità di tutelare i medesimi con il vincolo ablativo. Oggi non possono sussistere quelle c.d. attività sottrattive e ciò in quanto il concordato risulta adempiuto

9       Nella fattispecie si sono verificati i seguenti eventi processuali

A l’omologa del concordato fallimentare

B la chiusura del Fallimento SOCIETA’ OMISSIS e del socio accomandatario F. M. e degli accomandanti A. V. B. e M. S.

C il versamento delle somme da parte del terzo assuntore SOCIETA’ OMISSIS a favore della Curatela Fallimentare

D  l’attestazione del Tribunale di Lamezia Terme di adempimento delle obbligazioni concordatarie

Tanto premesso si chiedeva la revoca del sequestro ed il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva con provvedimento del 14 novembre 2023 la revoca motivando come segue

Il Tribunale di Lamezia Terme Ufficio dei Giudici delle Indagini e Udienze Preliminari Letta l’istanza depositata in cancelleria il 10 ottobre 2023, con in quale l’ Avv to Massimiliano Carnovale in nome e per conto di M.S,, imputato nel presente procedimento, hanno chiesto la revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme con decreto del 5 aprile 2011. Preso atto che gli istanti hanno rappresentato che la procedura fallimentare n. 1/2007 RF incardinata presso Tribunale di Lamezia Terme e relativa alla società OMISSIS di F. M.  ha visto dapprima l’omologazione del concordato fallimentare della predetta società e successivamente la sua esecuzione, come documentato dal decreto di trasferimento emesso allegato all’istanza. Preso atto del parere contrario espresso dal Pubblico Ministero. Ritenuto che quanto rappresentato dalla Difesa attesta il venir meno dell’esigenze cautelari che hanno portato l’applicazione della misura reale, in particolare il pericolo della dispersione del patrimonio e con esso un nocumento ai creditori della società OMISSIS, oggi soddisfatti dall’esecuzione del concordato fallimeritare. P.Q.M. ACCOGLIE l’istanza e per l’effetto revoca il sequestro preventivo imposto con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme in data 5 aprile 2011

La provvedimento si segnala in quanto si prende atto della circostanza che l’esecuzione del concordato fallimentare elide le ragioni del sequestro conservativo penale emesso in sede di procedimento di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto i creditori cautelati ab origine dal sequestro risultano giuridicamente soddisfatti a tutti gli effetti di legge con l’esecuzione dei pagamenti in sede di concordato rendendo quindi non più giustificato il vincolo ablativo, stigmatizzato quindi la impossibilità di duplicare i pagamenti dei creditori in sede di concordato ed in sede penale, soprattutto si identifica l’interesse tutelato con il sequestro penale nell’interesse dei creditori di cui allo stato passivo accertato e definitivo.  

Lamezia Terme, addì 23 agosto 2024

Avv. Massimiliano Carnovale