Foto Avvocato Massimiliano Carnovale
10 Ottobre 2023

Intervista all’avvocato Massimiliano Carnovale sul tema delle interdittive antimafia e delle misure alternative

(…) Il tema delle interdittive antimafia e del controllo giudiziario è da sempre al centro del dibattito. Imprese, giuristi, forze dell’ordine si interrogano da anni sul corretto utilizzo degli strumenti. Per tutelare le forze sane dell’economia ed evitare, allo stesso tempo, distorsioni. Ne abbiamo discusso con l’avvocato Massimiliano Carnovale del Foro di Lamezia Terme.

Avvocato, all’interno del sistema della giustizia penale preventiva si parla sempre di più del “controllo giudiziario” delle aziende. Di cosa si tratta?
Il “controllo giudiziario delle aziende” di cui all’art. 34-bis del Codice Antimafia, è una misura che può trovare applicazione in via residuale rispetto all’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del medesimo Codice Antimafia, che il tribunale può adottare, anche d’ufficio, quando sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività d’impresa, sempre che l’agevolazione prevista dal comma 1 dell’appena citato art. 34 risulti “occasionale”. Infatti il controllo giudiziario nasce per volere del legislatore come misura – di contrasto alla infiltrazioni mafiose – meno invasiva rispetto all’amministrazione giudiziaria prevista dal diverso art. 34 del Codice antimafia. Mentre, infatti, la prima viene applicata dal Giudice penale nei casi in cui sia riscontrata, nell’ambito di un procedimento penale ovvero di indagini penali, una certa organicità nella gestione di una società da parte della malavita, la seconda ricorre nelle ipotesi in cui il giudice penale accerti, nell’ambito dei sopra citati procedimenti, la sussistenza di un’agevolazione criminale solo occasionale. Gli strumenti di amministrazione giudiziaria (art. 34) e controllo giudiziario (art. 34 bis) attualmente vigenti nel Codice Antimafia sono incentrati sulla tutela delle “aziende” che, pur presentando forme di infiltrazione e di condizionamento mafioso, non ne sono pregiudicate nella sostanziale integrità e che sono disponibili a rimuovere i presupposti dell’infiltrazione o del “pericolo” di infiltrazione e di condizionamento, in mancanza dei presupposti per il sequestro e la confisca. Si identifica, dunque, una sorta di “pericolosità autonoma” dei beni e delle aziende utilizzate in modo da favorire interessi di associazione di tipo mafioso, salvaguardando, al contempo, la continuità produttiva e gestionale. Occorre pertanto fare un distinguo: l’amministrazione giudiziaria viene applicata esclusivamente su iniziativa pubblica, mentre il controllo giudiziario può essere applicato anche su richiesta privata. Entrambi gli strumenti sono volti non alla recisione del rapporto con il titolare ma al recupero dell’azienda alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo ovvero di quelli esperiti ai fini del rilascio dell’informativa antimafia, o, ancora di quelli svolti dall’Anac.
Nel frattempo, però, l’applicazione nel quotidiano risente di alcune incertezze.
Al pari della discrezionalità amministrativa – nella materia che qui interessa – che secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 868/2016 “non può essere esercitata sulla base del mero sospetto bensì attraverso l’enucleazione di idonei e specifici elementi di fatto i quali, nel loro complesso, siano obiettivamente sintomatici e rivelatori del rischio di collegamenti con la criminalità”.
O ancora, cito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con le sentenze n. 247 e 257 del 2016, ha statuito che: “è tuttavia necessario che le norme che conferiscono estesi poteri di accertamento ai Prefetti al fine di consentire loro di svolgere indagini efficaci e a vasto raggio, non vengano equiparate ad un’autorizzazione a tralasciare di compiere indagini fondate su condotte o su elementi di fatto percepibili”.
Ed è proprio questo principio che molte Prefetture d’Italia ancora, forse, non hanno metabolizzato, emettendo così, sovente, interdittive derivate da ulteriori interdittive.
Difatti, non di rado capita che da una circolarità di determinati elementi di controindicazione si vengano a creare le condizioni propedeutiche all’emissione di un provvedimento interdittivo a carico di una società che, in effetti, non rivela un quadro indiziario proprio, rilevante ai fini antimafia, ma subisce meccanicamente, ed in virtù di un sillogismo viziato, le conseguenze di episodi riconducibili ad altre società. (…)

Continua a leggere l’intervista sul Corriere della Calabria