CATANZARO Illegittima l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di una persona fisica che non svolge alcuna attività imprenditoriale. Significativa ed innovativa pronuncia del Tar di Catanzaro con la sentenza n. 781 del 10 maggio 2022. I giudici amministrativi hanno osservato, già sin dalla fase cautelare, che l’interdittiva impugnata era stata emanata nei confronti della persona fisica del ricorrente non in quanto esercente attività imprenditoriale, dando luogo ad una criticità evidenziata anche dal Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, nel senso che le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincide con la persona fisica.Il T.A.R. di Catanzaro ha chiarito che (…) Continua a leggere sul Corriere della Calabria
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